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Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche

Pubblicato il 15.12.2021

L’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria) previsto dall’art. 1 co. 125 e ss. L. 124/2017, in vigore dall’anno 2018, deve essere assolto annualmente entro il 30 giugno, mediante l’indicazione in nota integrativa per le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria ovvero, per le altre imprese e gli enti non commerciali, tramite pubblicazione sul proprio sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per i contributi già indicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l’obbligo di pubblicazione è assolto a condizione che ne venga dichiarata l’esistenza mediante esplicito rinvio al predetto Registro.

Con il 31.12.2021 cesserà la proroga prevista dall’art. 11 sexiesdecies del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021, per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute da Pubbliche Amministrazioni per un ammontare complessivo, su base annua, pari o superiore ad € 10.000.

L’omessa pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti non resi trasparenti con un minimo di € 2.000; decorsi 90 giorni dalla contestazione della violazione, in caso di omessa regolarizzazione della pubblicazione, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Tali sanzioni diventeranno irrogabili a partire dal 01.01.2022.

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