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L’art. 14-bis della L.p. 14/2014, modificato dalla L.p. n. 10 del 22 ottobre 2020, prevede, per il solo periodo di imposta 2020, l’esenzione totale dell’IMIS per determinate tipologie di fabbricati, per i quali nei mesi scorsi era stata disposta inizialmente una riduzione del 50%.
L’agevolazione riguarda i fabbricati destinati ad albergo (categoria catastale D2), agriturismo, struttura ricettiva all’aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affitta camere, casa e appartamento per vacanze, bed&breakfast, cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli (categoria catastale D3), discoteche, sale da ballo, night club e simili, in caso di coincidenza tra soggetto passivo Imis e gestore dell’attività svolta nel fabbricato.
L’esenzione riguarda anche gli stabilimenti lacuali, fluviali o termali, nonché i fabbricati, rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per i quali non è richiesta la coincidenza tra soggetto passivo e gestore dell’attività.
Per beneficiare di tale esenzione, il contribuente che non ha già presentato domanda per la riduzione del 50 per cento, deve presentare al comune un’apposita comunicazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
In allegato il testo della disposizione normativa.