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E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto “sblocca cantieri” nella versione definitiva, risultante dall’approvazione di Camera e Senato (D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ).
Tra le principali novità, si segnala:
1. la modifica dei parametri previsti attualmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.
La nuova previsione, infatti, ha fissato i seguenti limiti:
• 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
• 4 milioni di ricavi;
• 20 dipendenti.
Affinchè scatti tale obbligo, è sufficiente il superamento anche solo di uno di tali indici per due esercizi consecutivi. Così dispone il nuovo art. 2477 del codice civile, secondo e terzo comma;
2. la modifica, rispetto al testo iniziale del decreto legge, della norma che permetteva alla Pubblica Amministrazione di escludere dalle gare pubbliche delle imprese non in regola con il versamento di imposte e contributi: ora tale esclusione opera esclusivamente per le irregolarità riscontrate in via definitiva;
3. introdotte anche alcune modifiche agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia).
Si tratta in particolare del calcolo del valore stimato degli appalti in caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e della disciplina dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore. È stata poi riscritta la norma che nel testo previgente disciplinava la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate relativamente ai contratti “sottosoglia”;
4. rilevanti novità, infine, riguardano la norma che, nei mercati elettronici, disciplina la verifica a campione sull’assenza dei motivi di esclusione e la integra con l’aggiunta di ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali in capo all’aggiudicatario, nonché a consentire l’utilizzo di formulari standard in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo).