News

Fatture con controparti estere

Pubblicato il 15.12.2021

A far data dal 1° luglio 2022 (termine prorogato dal 01.01.2022 al 01.07.2022 dal c.d. “decreto fiscale” convertito in legge ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) diventa obbligatoria la trasmissione tramite lo SDI delle operazioni attive e passive con controparti estere. Di seguito una sintesi delle modalità operative da adottare:

Operazioni attive:  la fattura relativa alle operazioni attive emessa al cliente estero dovrà essere predisposta avendo cura di compilare correttamente l’anagrafica del cliente estero, indicando tra gli altri lo stato estero ed impostando come codice destinatario quello specificamente previsto dall’Agenzia delle Entrate (7 volte X – XXXXXXX). Si rammenta infine che dovrà essere valorizzato il solo campo della partita Iva, in quanto la presenza del codice fiscale comporterà la ricerca dello stesso in Anagrafe tributaria e, non essendo presente, lo scarto della fattura elettronica. Tale soluzione, che fino al  30.06.2022 rappresenta una facoltà alternativa rispetto alla compilazione della sezione “operazioni attive” dell’esterometro, dal 01.07.2022 sarà l’unica ammissibile.

Operazioni passive: l’autofattura/fattura integrata relativa alle operazioni passive con l’estero, dovrà essere predisposta e di seguito trasmessa in formato elettronico tramite lo SDI. Tale modalità sostituirà, dal 01.07.2022, l’obbligo di invio dell’esterometro. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento del tracciato record della fattura elettronica istituendo nuovi “codici documento” da utilizzare appositamente per la creazione e trasmissione della fattura elettronica integrata/autofattura in formato XML:

  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero: da utilizzarsi per gli acquisti di servizi intracomunitari ed extracomunitari;
  • TD18 – integrazione per acquisto intracomunitario di beni: da utilizzarsi per gli acquisti di beni intracomunitari;
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972: da utilizzarsi per gli acquisti da fornitori non residenti o stabiliti in Italia di beni già presenti in Italia e per l’acquisto di beni da San Marino.

La norma di riferimento prevede che la fattura elettronica integrata/autofattura in formato XML dell’acquisto estero dovrà essere trasmessa:

  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera di acquisto, per gli acquisti intracomunitari;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, per gli acquisti extracomunitari.

Le sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione dell’autofattura/fattura integrata in XML ammontano ad Euro 2,00 per ogni documento, fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, riducibili alla metà se la trasmissione telematica avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

Tutte le News Condividi