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Decreto Legge “Cura Italia”: in attesa della pubblicazione del testo definitivo

Pubblicato il 17.03.2020

Dopo diversi rinvii è stato finalmente approvato il Decreto Legge “Cura Italia”, contenente le varie misure che il Governo mette in campo per fronteggiare la gravissima crisi sia sanitaria che finanziaria. Si precisa che a questa mattina – martedì 17/3 – il Decreto non è ancora stato pubblicato in G.U., pertanto le notizie che circolano si basano soltanto sulla bozza del decreto legge.

Si fornisce di seguito una sintesi delle misure adottate dal Governo sulla base della bozza di decreto legge, avendo cura di aggiornale quando il decreto verrà pubblicato in G.U.

Sospensione e proroga dei versamenti del 16 marzo
Per tutti i contribuenti operanti sul territorio nazionale, il versamento di tributi e contributi, in scadenza ieri, 16/03, è stato prorogato a venerdì 20/03.

Proroga al 31/05 dei versamenti fiscali per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni di Euro.
Per le imprese ed i professionisti con ricavi e/o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (in linea generale si fa riferimento al periodo d’imposta 2019), i versamenti che scadono (o sono già scaduti) nell’intervallo temporale che va dal 08/03 al 31/03/2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte operate sugli stipendi di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973;
  • addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • Iva (ossia il saldo Iva 2019e/o l’Iva di febbraio 2020);
  • contributi previdenziali, assistenziali ed i premi di assicurazione obbligatoria,

sono prorogati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Dal tenore letterale è evidente che dalla proroga restano esclusi tutti i tributi sopra non elencati, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del citato dpr 600/1973 che dovranno essere versate, di conseguenza, al massimo entro il prossimo venerdì (20/03).

Proroga al 31/05 dei versamenti fiscali per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti
Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, specificatamente individuati nel decreto legge (settore turismo, intrattenimento, cultura e sport, ristorazione/bar, trasporti ecc.) indipendentemente dall’ammontare dei ricavi/compensi, i versamenti che scadono (o sono già scaduti) nell’intervallo temporale che va dal 02/03 al 30/04/2020, relativi a:

    • ritenute alla fonte operate sugli stipendi di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973;
    • addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d’imposta;
    • contributi previdenziali, assistenziali ed i premi di assicurazione obbligatoria,

sono prorogati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il Decreto Legge prevede inoltre la sospensione dell’IVA con scadenza nel mese di marzo 2020 (ossia saldo Iva 2019 e/o Iva del mese di febbraio 2020) per i soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti sopra indicati.  Il pagamento è prorogato senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione al 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Dal tenore letterale è evidente che dalla proroga restano esclusi tutti i tributi sopra non elencati, come la tassa sui libri sociali e le ritenute di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia e altri, di cui agli articoli 25 e 25-bis del citato dpr 600/1973 che dovranno essere versate, di conseguenza, al massimo entro il prossimo venerdì (20/03).

Proroga degli adempimenti tributari diversi dai versamenti
Per tutti i soggetti, gli adempimenti “tributari” che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020 sono prorogati al 30.06.2020.
Pertanto sono prorogati al 30.06.2020 i termini di presentazione dei modelli Intra (scadenza 25/03), le certificazioni uniche diverse da quelle necessarie per la dichiarazione precompilata (scadenza 31/03), l’esterometro e la dichiarazione annuale Iva (scadenza 30/04).

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
    • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
    • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
    • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
    • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni applicative verranno stabilite con apposito decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Si presume che tale credito d’imposta venga concesso con la modalità del c.d. “click day”.

Credito d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa che ai sensi del DPCM 11.03.2020 hanno dovuto sospendere l’attività, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Detrazione erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 27 L. 133/1999.

Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’INPS, entro il limite massimo di spesa fissato del decreto legge, pari complessivamente a 170 milioni di euro.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono richiedere, autocertificando di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, a banche, leasing, intermediari finanziari ecc. le seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti: che non siano revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020: i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale: il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020; le rate ed i canoni i leasing oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Premio per il lavoro svolto nella sede
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a euro 40.000, che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Differimento termini approvazione bilancio
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

Vi terremo aggiornati con la pubblicazione dei provvedimenti ufficiali non appena il decreto legge sarà pubblicato in G.U.

 

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