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Circolare n. 5/2021 – Lavoro autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva

Pubblicato il 23.12.2021

Con la conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, sono state introdotte delle rilevanti novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’art. 13 del DL 146/2021 dispone che:

“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardatala comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

Di conseguenza, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione, mediante sms o posta elettronica. In attesa di specifici chiarimenti, il committente può comunicare l’avvio dell’attività di lavoro autonomo occasionale mediante:

  • invio preventivo di un’e-mail a intermittenti@pec.lavoro.gov.it (preferibilmente tramite pec), utilizzando l’apposito modello “UNI-Intermittente”;
  • (esclusivamente in caso di prestazione svolta non oltre 12 ore dalla comunicazione) invio di un sms, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, al numero 339 9942256.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla norma sopra riportata, in caso di verifica l’Ispettorato del Lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Si ricorda infine che in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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