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Circolare n. 12/2020 – Novità della conversione in legge del Decreto Agosto

Pubblicato il 26.10.2020

È stata pubblicata in G.U. la legge n. 126 del 13.10.2020 n. 126 di conversione del D.L. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”. Si elencano di seguito le principali novità recepite in sede di conversione.

Credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI – aumento risorse – art. 31
Sono incrementate le risorse stanziate per il credito d’imposta previsto dal DL 34/2020 “Decreto Rilancio”; le stesse saranno distribuite tra i soggetti già individuati per il tramite della specifica comunicazione inviata entro il 07.09.2020; la misura del beneficio, attualmente pari al 15,6423% del credito richiesto, dovrebbe aumentare al 47,1617%. La nuova percentuale sarà definita con apposito provvedimento.

Contributi alla filiera della ristorazione – ampliamento beneficiari – art. 58
Il contributo (si rinvia alla nostra Circolare di Studio nr. 10 dell’11.09.2020 – clicca qui) già previsto per le imprese con codice ATECO prevalente:

  • 56.10.11 ristorazione con somministrazione;
  • 56.29.10 mense
  • 56.29.20 catering continuativo su base contrattuale;

viene ora esteso – purché anch’esse prevalenti – alle seguenti attività:

  • 56.10.12 ristorazione connesse alle aziende agricole;
  • 56.21.00 catering per eventi, banqueting;
  • 55.10.00 alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)

La misura agevolativa è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo.

Ammortamento – possibilità sospensione nel 2020 – art. 60
Viene prevista la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 (15.08.2020).
I contribuenti che si avvalgono di tale facoltà, sono tenuti a dar conto delle ragioni della deroga nonché a destinare ad una nuova riserva indisponibile di utili l’ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Da un punto di vista fiscale, la quota di ammortamento non imputata a conto economico, può essere comunque dedotta ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

Credito d’imposta locazioni – modifica per strutture turistico/ricettive – art. 77
A seguito delle modifiche apportate, il c.d. credito d’imposta locazioni (introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020) si applica come di seguito.

Condizioni: il credito spetta al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (il credito spetta a prescindere da tale limite per: le strutture alberghiere con codice ATECO 55; le strutture termali; le strutture agrituristiche; le agenzie di viaggio e turismo; i tour operator);
  • esercenti attività economiche che abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019 nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.01.2020. Si evidenzia che a tale data tutti i comuni delle Province di Trento e Bolzano risultavano ancora in stato di emergenza per la c.d. “Tempesta Vaia” di fine ottobre 2018.
    Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella misura “ridotta” del 20% o 10%.

Misura del credito d’imposta: il credito d’imposta spetta sull’ammontare del canone:

  • nella misura del 60% per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati alle attività indicate dalla norma;
  • nella misura del 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività indicate dalla norma;
  • nella misura del 50% per i contratti di affitto d’azienda relativi a strutture turistico-ricettive, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo (tale disposizione è sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea);
  • per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta nella misura del 20% per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo e nella misura del 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato “all’importo versato nel periodo d’imposta 2020” con riferimento a:

  • ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (l’estensione al mese di giugno è sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea);
  • per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (l’estensione al mese di luglio è sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea);
  • per le strutture turistico ricettive fino al 31.12.2020 (tale disposizione è sospesa in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea).

Modalità di utilizzo: il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e solo a seguito del pagamento del canone;
  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta)

IMU – esenzioni – art. 78
Sono previsti specifici casi di esenzione dal pagamento della seconda rata di acconto IMU, tra i quali gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi). A livello locale possono essere previsti ulteriori benefici.
A riguardo, la Provincia Autonoma di Trento ha previsto (art. 14-bis della L.p. 14/2014, modificato dalla L.p. n. 10 del 22 ottobre 2020) l’esenzione totale dell’IMIS per l’anno 2020 per determinate tipologie di fabbricati (in particolare i fabbricati ricettivi, culturali e ricreativi). Per beneficiare dell’esenzione IMIS relativa alla Provincia di Trento, il contribuente deve presentare al comune un’apposita comunicazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 (per approfondire clicca qui).

Versamento seconda/unica rata acconto imposte – proroga soggetti ISA e forfettari – art. 98
La norma prevede la possibilità di posticipare al 30.04.2021 il versamento – senza interessi – della seconda o unica rata di acconto (in scadenza il 30.11.2020) delle imposte sui redditi e dell’Irap a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel rispetto della condizione relativa al calo di fatturato, tale facoltà è concessa ai soggetti:
a) per i quali sono stati approvati gli ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, attualmente pari ad € 5.164.659 anche se presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi;
b) che applicano regimi agevolati (regime fiscale di vantaggio, regime forfettario);
c) che partecipano a società, associazioni ed imprese aventi i requisiti di cui alla precedente lett. a).

Soggetti ISA – proroga versamenti da dichiarazione – art. 98 bis
Per i soggetti già indicati nel paragrafo precedente ed alle stesse condizioni in termini di diminuzione di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che non abbiano effettuato in tutto o in parte, i versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva), possono regolarizzare detti versamenti entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,80%.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

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